In breve. Se muore l’inquilino di un’abitazione, subentrano coniuge, eredi, parenti e affini che convivevano abitualmente con lui, e il convivente stabile. Se muore il proprietario, il contratto prosegue con gli eredi alle stesse condizioni.
Morte dell’inquilino
L’art. 6 della legge 392/1978 individua chi ha diritto di succedere nel contratto abitativo. Il requisito chiave è la convivenza abituale al momento del decesso. Un figlio che viveva altrove non subentra solo perché è erede.
Se nessuno ha titolo
Il contratto si scioglie. Chi si trova nell’alloggio senza diritto a succedere è un occupante senza titolo: si agisce per il rilascio e, per i canoni maturati, contro gli eredi che hanno accettato l’eredità.
Uso commerciale
Subentrano coloro che, per successione o per precedente rapporto, hanno diritto a continuare l’attività.
Morte del proprietario
Gli eredi subentrano nella posizione del locatore. Il canone va pagato a loro, in proporzione alle quote o al soggetto che indicano. Scadenze e disdette restano quelle del contratto.
Cosa fare in pratica
- Comunicare per iscritto il decesso e i nuovi riferimenti per il pagamento
- Aggiornare la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate
- Verificare chi abita effettivamente l’immobile prima di notificare qualsiasi atto
Separazione e divorzio
Se il giudice assegna la casa al coniuge non intestatario, questi subentra nel contratto. Il proprietario deve rivolgere a lui richieste e atti.
Tempi e costi riportati sono indicativi e dipendono dal caso concreto e dal carico degli uffici giudiziari. Il preventivo scritto viene rilasciato dall’avvocato dopo aver esaminato contratto e documenti.