In breve. Previsto dall’art. 55 della legge 392/1978, consente all’inquilino di sanare la morosità entro un termine fissato dal giudice, di norma fino a 90 giorni. Vale solo per le abitazioni. Se il pagamento è integrale, lo sfratto si ferma; altrimenti viene convalidato.
Come funziona
All’udienza l’inquilino può pagare subito canoni scaduti, interessi e spese legali liquidate dal giudice. Se non è in grado, può chiedere un termine. Il giudice, valutate le “comprovate condizioni di difficoltà”, può concederlo e rinvia a un’udienza successiva, a non più di dieci giorni dalla scadenza.
Quanto dura
- Fino a 90 giorni nella generalità dei casi.
- Fino a 120 giorni se la morosità dipende da difficoltà economiche insorte dopo la firma del contratto: disoccupazione, malattia, gravi e comprovate situazioni.
Cosa deve pagare l’inquilino
Tutto: canoni scaduti fino a quel momento, oneri accessori, interessi legali e spese del procedimento. Un pagamento parziale non evita la convalida.
I limiti
La sanatoria in udienza non può essere usata più di tre volte in un quadriennio; il limite sale a quattro quando la morosità è dovuta alle difficoltà sopravvenute indicate dalla legge. Esaurite le possibilità, il giudice convalida.
Perché non vale per negozi e uffici
La norma è dettata per tutelare l’abitazione. La giurisprudenza ne esclude l’applicazione alle locazioni a uso diverso, dove il pagamento tardivo non impedisce la risoluzione del contratto.
Cosa conviene fare al proprietario
- Non opporsi per principio: se l’inquilino paga, si recupera tutto, spese comprese.
- Far mettere a verbale l’importo esatto dovuto, comprensivo dei canoni che matureranno.
- Alla nuova udienza, verificare che il pagamento sia integrale e puntuale: un giorno di ritardo o un euro in meno bastano per la convalida.
Tempi e costi riportati sono indicativi e dipendono dal caso concreto e dal carico degli uffici giudiziari. Il preventivo scritto viene rilasciato dall’avvocato dopo aver esaminato contratto e documenti.