In breve. Finché non c’è una riconsegna formale o un provvedimento eseguito dall’ufficiale giudiziario, l’inquilino conserva la detenzione dell’immobile. Entrare o cambiare la serratura espone a una denuncia. La strada è lo sfratto, anche se l’inquilino non si trova.
Perché non si può entrare
Il contratto non si scioglie da solo. Se l’inquilino ricomparisse, potrebbe sostenere di essere stato spogliato del possesso e lamentare la sparizione di beni. Senza un verbale, il proprietario non avrebbe modo di difendersi.
I passi da fare
- Documentare: fotografie dell’esterno, testimonianze dell’amministratore e dei vicini, letture dei contatori se accessibili.
- Cercare un contatto scritto: raccomandata o PEC all’indirizzo dell’immobile e alla residenza anagrafica.
- Proporre una riconsegna: se risponde, un verbale firmato con restituzione delle chiavi chiude la questione in un giorno.
- Intimare lo sfratto per morosità. La notifica a un destinatario irreperibile segue regole particolari e può richiedere più tempo: è un aspetto che l’avvocato valuta caso per caso.
Il giorno del rilascio
L’ufficiale giudiziario apre con il fabbro, redige l’inventario di ciò che trova e immette il proprietario nel possesso. Solo da quel momento l’immobile è di nuovo disponibile.
I beni lasciati
Si applica l’art. 609 c.p.c.: l’ufficiale intima di asportarli entro un termine; in mancanza, i beni senza valore possono essere smaltiti, gli altri custoditi e venduti. Nulla va buttato prima del verbale.
Utenze e spese
Le utenze intestate all’inquilino restano a suo carico; quelle intestate al proprietario conviene monitorarle, senza però distaccarle finché il rapporto non è chiuso.
Tempi e costi riportati sono indicativi e dipendono dal caso concreto e dal carico degli uffici giudiziari. Il preventivo scritto viene rilasciato dall’avvocato dopo aver esaminato contratto e documenti.