In breve. Per le abitazioni, il mancato pagamento degli oneri accessori giustifica lo sfratto quando il debito supera due mensilità di canone. Le spese vanno richieste in modo documentato: l’inquilino ha due mesi per pagarle dalla richiesta.
Chi paga verso il condominio
L’amministratore può agire solo contro il proprietario. Il fatto che il contratto ponga le spese a carico dell’inquilino non è opponibile al condominio.
Quali spese toccano all’inquilino
In generale quelle legate all’uso: pulizia, ascensore, luce scale, riscaldamento, acqua, portierato nella misura prevista. Restano al proprietario le spese straordinarie e di conservazione. Il contratto può dettagliare la ripartizione.
Come richiederle
- Inviare il rendiconto o il riparto approvato, con l’indicazione specifica delle voci
- Mettere a disposizione i documenti giustificativi, se richiesti
- Attendere due mesi dalla richiesta: solo dopo l’inquilino è in mora
Quando scatta lo sfratto
L’art. 5 della legge 392/1978 equipara al mancato pagamento del canone quello degli oneri accessori, quando l’importo non pagato supera due mensilità. Richieste generiche o non documentate sono il principale motivo di opposizione: meglio conteggi precisi.
Nel commerciale
Vale la regola generale della gravità dell’inadempimento, e quanto previsto dal contratto.
Tempi e costi riportati sono indicativi e dipendono dal caso concreto e dal carico degli uffici giudiziari. Il preventivo scritto viene rilasciato dall’avvocato dopo aver esaminato contratto e documenti.