In breve. Con la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) le parti stabiliscono che il contratto si risolve di diritto se una specifica obbligazione non viene adempiuta. Per operare, il proprietario deve dichiarare per iscritto di volersene avvalere.
Come deve essere scritta
Deve indicare con precisione l’obbligazione: per esempio “mancato pagamento anche di una sola mensilità decorsi venti giorni dalla scadenza”. Un richiamo generico a “tutte le obbligazioni del contratto” è considerato clausola di stile, priva di effetto.
Come si fa valere
Non opera automaticamente. Serve una comunicazione, con raccomandata o PEC, in cui il proprietario dichiara di avvalersi della clausola. Da quel momento il contratto è risolto e si può agire per il rilascio.
Nell’abitativo
La soglia di legge (una mensilità dopo venti giorni, oneri oltre due mensilità) rende la clausola meno determinante, e resta fermo il termine di grazia. È comunque utile per altri inadempimenti: sublocazione, cambio di destinazione, lavori non autorizzati.
Nel commerciale
Qui è decisiva: senza clausola, il giudice deve valutare se l’inadempimento è grave; con la clausola, la valutazione è già stata fatta dalle parti.
Il rischio della tolleranza
Se per mesi il proprietario accetta pagamenti in ritardo senza protestare, l’inquilino può sostenere che la clausola sia stata tacitamente accantonata. Per riattivarla è opportuna una comunicazione che richiami al rispetto puntuale dei termini.
Tempi e costi riportati sono indicativi e dipendono dal caso concreto e dal carico degli uffici giudiziari. Il preventivo scritto viene rilasciato dall’avvocato dopo aver esaminato contratto e documenti.