In breve. Per le locazioni abitative, i canoni non percepiti possono non concorrere al reddito se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento (art. 26 TUIR). Per gli immobili commerciali la regola è più severa. Il caso concreto va verificato con il commercialista.
La regola generale
I redditi da locazione si dichiarano in base a quanto previsto dal contratto, non a quanto effettivamente incassato. Finché il contratto è in vita, il fisco presume che il canone sia percepito.
L’eccezione per le abitazioni
La normativa consente di non tassare i canoni non riscossi quando il proprietario dimostra la morosità con un atto formale: l’intimazione di sfratto o il ricorso per ingiunzione. Non basta un sollecito o una diffida. Per i canoni già tassati e poi risultati non percepiti è previsto un credito d’imposta, a determinate condizioni.
Immobili commerciali
Per negozi, uffici e capannoni i canoni concorrono al reddito anche se non incassati, fino a quando il contratto non viene risolto. Anche per questo, nel commerciale, i tempi di reazione contano ancora di più.
Cedolare secca
Il principio è analogo: l’imposta sostitutiva si applica al canone contrattuale, con la possibilità di escludere i canoni non percepiti nei casi previsti.
Cosa fare in pratica
- Conservare copia dell’intimazione di sfratto o del decreto ingiuntivo con la prova della notifica
- Comunicare al commercialista la data di notifica e le mensilità non incassate
- Non attendere la fine dell’anno fiscale per agire
Questo articolo ha carattere generale: la normativa fiscale è stata modificata più volte e la sua applicazione dipende dalla data del contratto e dal regime scelto.
Tempi e costi riportati sono indicativi e dipendono dal caso concreto e dal carico degli uffici giudiziari. Il preventivo scritto viene rilasciato dall’avvocato dopo aver esaminato contratto e documenti.